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Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali

CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera gg), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 5551 che si istituisce per memoria con la denominazione "Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta".