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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2010
Materia:
150.05 - Comunicazione istituzionale

Art. 2
 (Linee guida per la rendicontazione sociale)
1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volontarietà dell'adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
c) gradualità nell'introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attività di maggiore impatto sulle comunità;
d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all'evoluzione della disciplina.
2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 1, gli enti locali adottano le linee guida per la rendicontazione sociale definite dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, L. R. 11/2011