LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO VI
 SALUTE, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI PUBBLICI ALLA PERSONA, LAVORO, BENI CULTURALI, SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 171
 (Modifiche alla legge regionale 43/1981)
1. Alla legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Autorizzazioni alla distribuzione all'ingrosso di medicinali)
1. Le autorizzazioni di cui al titolo VII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a un codice comunitario concernente i medicinali a uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sono rilasciate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene a decorrere dall'1 novembre 2010.
3. Annualmente le Aziende per i servizi sanitari trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione sull'attività svolta nell'esercizio della funzione di cui al comma 1.
4. Le modalità di trasmissione della relazione di cui al comma 3 e i dati da indicare sono determinati dalla Direzione centrale di cui al comma 3.>>;

b)
dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Comunicazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, effettuano la comunicazione di cui alla medesima disposizione, oltre che al Ministero della salute, esclusivamente alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio. 2. Le Aziende per i servizi sanitari, annualmente, trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali di cui al comma 1.>>.

2. I procedimenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 5 bis, comma 1, come inserito dal comma 1, lettera a), pendenti alla data dell'1 novembre 2010, sono conclusi dalla Direzione centrale competente in materia di salute.
Art. 172
 (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 43/1981)
1.
L'articolo 25 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:
<<Art. 25
 (Comitato regionale per i servizi trasfusionali)
1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.
2. Il Comitato è composto da:
a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;
b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;
c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;
d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;
e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.
3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:
a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;
b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;
c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;
d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.
4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.
6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25 della legge regionale 43/1981, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3.
Il numero 18) dell'elenco n. 1 riferito all'articolo 2, comma 1, allegato alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 173

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 10, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 bis, L.R. 12/1995.
Art. 174

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 101, comma 1, L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter, L.R. 8/2001.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 175
 (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006)
1.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:
<<e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole: "del comma 1 dell'articolo 50" sono state sostituite con le parole: "del comma 2 dell'articolo 50".
Art. 176
 (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010)
1.
L'articolo 54 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 54
 (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della legge regionale 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 177
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<possono essere riferiti>> sono inserite le seguenti: <<anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e>>.

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE AZIENDE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 178
 (Modifiche alla legge regionale 19/2003)
1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I consigli di amministrazione i cui membri percepiscono indennità o gettoni di presenza sono formati da un numero massimo di cinque componenti.>>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. La misura dei compensi eventualmente previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle aziende che percepiscono, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), contributi senza vincolo di destinazione è stabilita in un gettone di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, limitatamente all'esercizio finanziario in cui i contributi sono percepiti.>>.

2. Le aziende provvedono all'adeguamento degli statuti al fine di assicurare l'applicabilità delle norme relative alla limitazione del numero degli amministratori contenute nell'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), a decorrere dal primo rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. In caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.>>;

b)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Il presidente ha facoltà di adottare in via d'urgenza le deliberazioni inerenti alle variazioni di bilancio e quelle relative agli adempimenti di cui al comma 2, lettera c).
3 ter. Gli atti adottati in via d'urgenza sono sottoposti alla successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione, nella seduta immediatamente successiva, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3 quater. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal presidente, il consiglio di amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.>>.

4.
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, salvo quanto previsto dal comma 1 per gli enti con ricettività non superiore a sessanta posti. Il direttore generale mantiene le sue funzioni fino alla nomina del nuovo direttore e comunque non oltre quarantacinque giorni dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.>>.

5.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Pubblicazione degli atti)
1. Le aziende destinano appositi spazi per la pubblicazione degli atti in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
2. Le deliberazioni delle aziende sono pubblicate nel sito web istituzionale, entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive.
3. Le aziende disciplinano le forme di pubblicità degli atti diversi dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione.>>.

6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato possono trasformarsi in aziende di servizi pubblici alla persona qualora dispongano dei requisiti stabiliti dall'articolo 15 e adottino uno statuto conforme a quanto previsto dalla presente legge, ove sia stabilito che almeno due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano nominati da enti pubblici. Al personale in servizio, trova applicazione il contratto collettivo individuato dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 12.>>.

7.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Fusione di aziende)
1. In caso di fusione di più aziende, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento.
2. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.>>.

Art. 179
 (Norma transitoria)
1. Le disposizioni statutarie e regolamentari delle aziende di servizi pubblici alla persona in contrasto con le norme contenute nel presente capo sono disapplicate.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende provvedono ad adeguare i rispettivi statuti e regolamenti.
Art. 180
 (Abrogazioni)
1.
La legge regionale 15 giugno 1993, n. 40 (Nuove norme per l'amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dai soppressi Enti comunali di assistenza), è abrogata.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 181
 (Modifiche alla legge regionale 18/2005)
1. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 le parole <<, unitamente a criteri di cooperazione, integrazione e qualità, valutati oggettivamente anche sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito>> sono soppresse;

b)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 è abrogata;

c)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020
Art. 182

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 183

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 184

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera ii), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 185
 (Modifiche alla legge regionale 21/2006)
1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Film Commission)
1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.
2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

b)
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

c)   ( ABROGATA )
d)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti da un regolamento regionale.>>;

e)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;
c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Al comma 1, lettera d), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 11 della L.R. 21/2006, le parole <<di cui all'articolo 11>> devono correttamente intendersi <<di cui all'articolo 12>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
2Al comma 2 del presente articolo le parole <<dagli articolo 9 bis, 10 e 11>> devono correttamente intendersi <<dagli articoli 10 e 11>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
4Comma 3 abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 21/2006, con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.
Art. 186
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 29/2007)
1. All'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<grafia ufficiale della lingua friulana>> è inserita la seguente: <<comune>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<La grafia della lingua friulana>> è inserita la seguente: <<comune>>;

c)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro il 30 giugno 2011 il Presidente della Regione, sentite I'ARLeF e le Università degli Studi di Udine e di Trieste, adotta con proprio decreto la grafia ufficiale delle varianti della lingua friulana.>>;

d)
al comma 4 le parole <<nella grafia ufficiale>> sono sostituite dalle seguenti: <<in lingua friulana comune, usando la rispettiva grafia ufficiale>>.

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
Art. 187

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera yy), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 188
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<A partire dall'anno scolastico 2010/2011 il Fondo è finalizzato anche all'accesso agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5, con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.