LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO V
 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT
Art. 167
 (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 168
 (Modifiche alla legge regionale 24/2009)
1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.>>;

b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.>>.

2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione sono soppresse le parole <<e alle associazioni senza scopo di lucro>>.

Art. 169
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2005)
1.
Il comma 72 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:
<<72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative del Servizio attività ricreative e sportive relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza, nonché all'acquisto di trofei da assegnare in occasione della manifestazione denominata Aquile dello Sport. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 72, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 6102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 170
 (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni anno>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.>>;

3)
al comma 6 le parole <<i tre anni successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'anno successivo>>.

(1)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 8/2003.