LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 145
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<<b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<(Legge comunitaria 2006)>> sono inserite le seguenti: <<, fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007>>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
3.
Alla fine del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le parole <<Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.>>.

4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

5. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>;

b)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

6.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>.

7.
Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

8.
Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 dopo le parole <<agri-turistico-venatorie>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione>>.

9. All'articolo 23 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:
<<b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.>>.

10. All'articolo 26 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è abrogata.

11. All'articolo 30 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<conforme al modello-tipo approvato dalla Regione>> sono soppresse;

b)
al comma 2 dopo le parole <<dalla Provincia>> sono aggiunte le seguenti: <<, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione,>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.>>.

12. All'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.>>.

13.
Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.>>.

14.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 le parole <<agli anatidi>> sono soppresse.

15.
L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.>>.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 146
 (Abrogazione della legge regionale 29/1993)
1.
La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

Art. 147
 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
Art. 148

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
Art. 149
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)
1.
Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<purché i medesimi siano realizzati>> è aggiunta la seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 150
 (Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole <<2010-2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<2011-2012>>;

b)
l'articolo 8 è abrogato;

c)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1, lettera a) le parole <<2010-2010>> sono state sostituite con le parole <<2010-2011>>.
Art. 151

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.