LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI
Art. 137
 (Modifiche alla legge regionale 6/1998)
1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.>>;

b) al comma 2:
1)
la parola <<10>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

2)
le parole <<Direzione regionale dell'ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.>>.

2.
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:
<<g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;>>.

3.
L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.>>.

4.
Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<4.L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.>>.

Art. 138
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 139
 (Modifiche alla legge regionale 15/2007)
1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<allegato A>> sono aggiunte le seguenti: <<con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche>>;

c)
alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole <<superiori al valore di 5;>> sono aggiunte le seguenti: <<le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale>>.