LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 105

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 106

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 108

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 176, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 109

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 110

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 113

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 114

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 115

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai commi 1, 2 e 3 della versione sostitutiva dell'art. 14 L.R. 43/1990.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 116

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 117

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 119

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 120

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 122

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 123
1. All'articolo 28 della legge regionale 43/1990 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 bis è abrogato;

b)   ( ABROGATA )
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 124

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 125
 (Abrogazioni)
1.
Gli articoli 6, 7, 8, 12, 16, il comma 7 dell'articolo 22, e l'articolo 31 della legge regionale 43/1990 sono abrogati.

Art. 126
 (Norma transitoria)
1. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti non rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, sono archiviate d'ufficio.
2. Le procedure di valutazione di impatto ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a progetti rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 43/1990, come sostituito dall'articolo 106, su richiesta del soggetto proponente, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
Art. 127
 (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:
a)
è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

b)
al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole << e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia), >> sono soppresse;

c)
al comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole << , delle Province >> sono soppresse;

d)
al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole << , delle Province >> sono soppresse.