LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO XI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 159
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986)
1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.>>;

b)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.>>.

Art. 160
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986)
1.
Dopo la lettera g quinquies) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, è aggiunta la seguente:
<<g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.>>.

Art. 161
 (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986)
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 64/1986 è inserito il seguente capo:
CAPO III TER
 <<BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies
 (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.>>.

Art. 162
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986)
1.
Al quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 dopo le parole <<ai sensi degli articoli 9, II comma>> sono inserite le seguenti: <<e V comma>>.

Art. 163
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.>>.

Art. 164

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 24/2017