LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2.
La rubrica dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale>>.

3.
L'articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 58
 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.>>.

4. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<, posti all'esterno di PRPC,>> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<presentazione della denuncia di inizio attività>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera>>;

d)
al comma 4 le parole <<PTR>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano paesaggistico regionale>>.

5.
Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.>>.

Art. 67
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole <<In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.>>;

b)
al comma 7 le parole <<è approvato dal Consiglio comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007>>.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera t), L. R. 12/2016
Art. 69
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 42, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<modifiche delle destinazioni d'uso e>> è aggiunta la seguente: <<aumento>>;

b)
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole <<installazione di impianti solari termici o fotovoltaici>> sono aggiunte le seguenti: <<aderenti o>>;

c)
dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
<<m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.>>;

d)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:
<<d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;>>;

e)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole <<gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze>> sono aggiunte le seguenti: <<o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,>>;

f)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole <<e di specifiche convenzioni per l'uso>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici>> la parola <<comunali>> è soppressa;

h)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole <<per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi>> le parole <<entro il 30 settembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo>>.

Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, L.R. 16/2008.
Art. 72
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008)
1.
Il comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.>>.

Art. 73
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009)
1.
AI comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<già concessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<già assegnati o concessi>>.

Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 27, lettera e), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2011
Art. 76
 (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)
1.
Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo non inferiore a cinque anni>>.