LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole << modifiche delle destinazioni d'uso e >> è aggiunta la seguente: << aumento >>;

b)
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole << installazione di impianti solari termici o fotovoltaici >> sono aggiunte le seguenti: << aderenti o >>;

c)
dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
<<m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.>>;

d)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:
<<d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;>>;

e)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole << gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze >> sono aggiunte le seguenti: << o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera, >>;

f)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole << e di specifiche convenzioni per l'uso >> sono aggiunte le seguenti: << , ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole << previsti dagli strumenti urbanistici >> la parola << comunali >> è soppressa;

h)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole << per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi >> le parole << entro il 30 settembre 2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo >>.