LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<modifiche delle destinazioni d'uso e>> è aggiunta la seguente: <<aumento>>;

b)
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole <<installazione di impianti solari termici o fotovoltaici>> sono aggiunte le seguenti: <<aderenti o>>;

c)
dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
<<m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.>>;

d)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:
<<d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;>>;

e)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole <<gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze>> sono aggiunte le seguenti: <<o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,>>;

f)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole <<e di specifiche convenzioni per l'uso>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici>> la parola <<comunali>> è soppressa;

h)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole <<per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi>> le parole <<entro il 30 settembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo>>.