LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 66
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2.
La rubrica dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale>>.

3.
L'articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 58
 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.>>.

4. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<, posti all'esterno di PRPC,>> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<presentazione della denuncia di inizio attività>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera>>;

d)
al comma 4 le parole <<PTR>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano paesaggistico regionale>>.

5.
Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.>>.