LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 64
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

2.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<controllo e vigilanza,>> sono inserite le seguenti: <<erogazione di contributi,>>.

3.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
(2)
7. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).>>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.>>.

8. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dopo la parola: <<Divieti>> sono aggiunte le seguenti: <<e deroghe>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.>>.

9. All'articolo 17 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.>>;

b)
ai commi 2 e 4 le parole: <<l'ottimale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'adeguato livello di vitalità per lo>>.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
11.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13.  
( ABROGATO )
(3)
14.
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.>>.

15.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi>>.

16.  
( ABROGATO )
(4)
17.  
( ABROGATO )
(5)
18.
L'articolo 32 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.>>.

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
(6)
21.  
( ABROGATO )
(7)
22.
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:
<<a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);>>.

23. All'articolo 43 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<subordinata alla>> sono sostituite dalle seguenti: <<compensata dalla>> e la parola <<compensativo>> è soppressa;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.>>.

24.
L'articolo 50 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 (Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.>>.

25. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la lettera <<Q>> è sostituita dalle seguenti parole: <<per servizi e attrezzature collettive>>;

b)
alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: <<La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.>>.

26.
AI comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 9/2007 le parole: <<, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto>> sono soppresse.

27.
AI comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 9/2007 le parole <<L'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale>>.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29.
Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:
<<Sezione IV bis
 Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente
Art. 78 bis
 (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.
Art. 78 ter
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.
Art. 78 quater
 (Estirpazione, taglio e diserbo)
1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.>>.

30.
Alla legge regionale 9/2007 è aggiunto in fine il seguente allegato: <<Allegato A (riferito all'articolo 78 bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente))

1. Ailanthus altissima;

2. Ambrosia artemisiifolia;

3. Senecio inaequidens.
>>.

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti>>.
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
33.
Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<soggetti privati>> sono inserite le seguenti: <<o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione>>.

34.  
( ABROGATO )
(8)
35.
Dopo il comma 5 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.>>.

36.
I commi 56 e 57 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
2Comma 6 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
3Comma 13 abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 L.R. 9/2007.
4Comma 16 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
5Comma 17 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
6Comma 20 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
7Comma 21 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
8Comma 34 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 97, L.R. 9/2007.