LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 170
 (Modifiche alla legge regionale 8/2003)
1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di ogni anno>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le manifestazioni di cui al comma 1 devono tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.>>;

3)
al comma 6 le parole <<i tre anni successivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'anno successivo>>.

(1)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e ai capitoli 6039, 6042, 6136, 6176 e 6177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 8/2003.