LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 167
 (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 17/2008)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Interpretazione autentica)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 12, i contributi una tantum concessi dall'Amministrazione regionale a favore di Comuni singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, si intendono finalizzati anche al rifinanziamento di lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma di impianti sportivi, comprese le opere accessorie.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.