LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 159
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986)
1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.>>;

b)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.>>.