LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 139
 (Modifiche alla legge regionale 15/2007)
1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<allegato A>> sono aggiunte le seguenti: <<con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche>>;

c)
alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole <<superiori al valore di 5;>> sono aggiunte le seguenti: <<le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale>>.