LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 175
 (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 6/2006)
1.
Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è aggiunta la seguente:
<<e bis) autorizza l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni a realizzare progetti relativi a borse di inserimento lavorativo indirizzate a giovani a rischio di devianza, disadattamento o esclusione sociale, dai sedici ai ventuno anni, utilizzando quote del fondo sociale di ambito.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole: "del comma 1 dell'articolo 50" sono state sostituite con le parole: "del comma 2 dell'articolo 50".
Art. 176
 (Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 7/2010)
1.
L'articolo 54 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 "Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali" e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), è sostituito dal seguente:
<<Art. 54
 (Servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 della legge regionale 7/2010, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 177
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 62 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<possono essere riferiti>> sono inserite le seguenti: <<anche a spese sostenute nell'anno 2010, purché inerenti all'intervento dell'anno 2009, e>>.