LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 140
 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)
1.
Alla lettera k sexies) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(incluse quelle denominate tratte)>>.

2.
Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(incluse quelle denominate tratte)>>.

3.
L'articolo 10 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:
a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
d) degli usi, costumi e tradizioni locali.
3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:
a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretori0 degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.>>.

Art. 141
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)
1.
Il comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.>>.

Art. 142
 (Modifiche alla legge regionale 17/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009 le parole <<da 500 euro a 2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 4.000 euro>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e i)>>.

Art. 144

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.