LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 133
 (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:
<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).>>.

Art. 134
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 34 le parole <<il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti>>;

b)
il comma 35 è sostituito dal seguente:
<<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:
a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;
b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;
c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;
d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;
e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.>>;

c)
il comma 36 è sostituito dal seguente:
<<36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole <<per almeno il 40%>> sono sostituite dalle seguenti: <<per almeno il 45%>>.

Art. 135

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017
Art. 136

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017