LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77
 (Modifiche alla legge regionale 9/1999)
1.
Dopo l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 23 bis
 (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).>>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa".

3.
Dopo il comma 8 dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.>>.

Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 16/2011
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 85

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 6/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 2 e 2 bis, art. 6 ter, L.R. 23/2005, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1.
Al comma 76 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), dopo le parole <<ristrutturazione edilizia>> sono inserite le seguenti: <<e acquisto di immobili>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008)
1.
Dopo il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:
<<37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.>>.

Art. 93
 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009)
1. All'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).>>;

c)
al comma 4 dopo le parole <<(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)>>.

Art. 94
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)
1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<, finalizzato al>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il>>;

b)
al comma 24 dopo le parole <<del cantiere>> sono aggiunte le seguenti: <<e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto>>;

c)
al comma 25 dopo le parole <<nel medesimo.>> sono aggiunte le seguenti: <<Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 95
 (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)
1.
Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:
<<Art. 7 quater
 (Ammissibilità domande di contributo)
1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

Art. 96
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
1.
Il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3.
Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

(2)
4.
Al comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 dopo le parole <<altre contribuzioni>> sono inserite le seguenti: <<o incentivi o detrazioni fiscali>>.

(5)
5.  
( ABROGATO )
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
2Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
3Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
4Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
5Comma 4 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
6Comma 5 abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 49 bis, L.R. 17/2008.
Art. 97
 (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)
1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:
<<24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);>>.

Art. 98
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b)
alla lettera b) del comma 3 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 6>>;

c)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.>>.

Art. 99
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti <<all'articolo 6>>.

Art. 100
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 5 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:
a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole "della legge regionale" sono soppresse.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole <<e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3,>> e <<, nonché dell'articolo 7, comma 2>> sono soppresse.

Art. 102

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 16/2009.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.

Art. 104
 (Norma transitoria)
1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.