LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO III
 AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
Art. 59
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 80/1982)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), le parole <<agli indirizzi programmatici e regolamentari impartiti dalla Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura>>.

Art. 60
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 18/2004)
1.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è inserito il seguente:
<<2 ter. Qualora un'azienda agricola sia condotta da una cooperativa sociale, la qualifica di fattoria sociale è assegnata anche in assenza dei requisiti previsti per le fattorie didattiche, purché sussistano quelli determinati con il regolamento di cui al comma 4 e limitatamente alle attività organizzate e svolte con riferimento ai soci della cooperativa medesima.>>.

Art. 61
 (Modifiche alla legge regionale 31/2005)
1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Al neo concessionario che si renda assegnatario di specchio acqueo di prima assegnazione è attribuito il prodotto ittico vagantivo che eventualmente si trovi sui corrispondenti fondali alla data dell'assegnazione.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
<<1 bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.>>;

c)
dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Criteri per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura)
1. Il presente articolo disciplina in via transitoria le modalità di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, nelle more dell'adozione della normativa regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia con cernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti).
2. L'Amministrazione regionale procede all'affidamento in concessione dei beni di cui al comma 1 mediante selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza.
3. L'Amministrazione regionale comunica, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, l'intendimento di affidare in concessione beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, invitando i candidati a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, la propria migliore offerta.
4. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del medesimo bene demaniale o di zona del mare territoriale, la comparazione delle istanze è effettuata, oltre che in base ai criteri di cui all'articolo 37 del codice della navigazione, sulla base di almeno sei dei seguenti criteri, scelti preventivamente e resi noti contestualmente all'avviso di selezione:
a) la natura di imprese cooperative, consorzi o di raggruppamenti di imprese singole o associate;
b) la presenza di un'unità produttiva nel territorio regionale e del possesso di mezzi tecnici, comprese le imbarcazioni regolarmente iscritte negli appositi registri, necessari al razionale utilizzo del bene demaniale;
c) la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l'installazione o l'utilizzo di strutture e impianti anche a terra che rispondano a un più elevato livello igienico-sanitario per il trattamento, il confezionamento e la movimentazione del prodotto;
d) la presentazione di un progetto che garantisca il più elevato livello occupazionale stabile;
e) la presentazione di un progetto che tenda ad armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera e incentivare l'aggregazione fra operatori del settore pesca e acquacoltura al fine di un utilizzo equilibrato e ottimale dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
f) la presentazione di un progetto che promuova e incentivi la riqualificazione ambientale e, in particolare, la riqualificazione delle aree costiere del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione, associate alla sostenibilità produttiva;
g) la presentazione di un progetto che preveda di attivare all'interno dell'area richiesta la creazione di zone di tutela biologica finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all'incremento della biodiversità delle risorse alieutiche;
h) la presentazione di un progetto di innovazione, ricerca scientifica o sperimentazione che preveda metodi o pratiche di pesca e acquacoltura ecosostenibili.
5. Nell'ipotesi in cui pervenga all'Amministrazione regionale istanza autonoma di rilascio di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo pretorio del Comune interessato e sull'Albo della Capitaneria di Porto competente per territorio, invitando chi ne abbia interesse a presentare, entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a sessanta giorni, osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Ai fini della selezione di più istanze pervenute si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
6. I termini e le disposizioni di dettaglio dei procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pesca.
7. La durata delle concessioni demaniali marittime di cui al presente articolo superiore a quattro anni è commisurata al progetto di utilizzo del bene demaniale definito dal piano aziendale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si osservano le vigenti disposizioni e i principi della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di concessioni del demanio marittimo.>>.

Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 3, comma 15, L. R. 14/2012
Art. 63
 (Modifiche alla legge regionale 28/2002)
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole <<si avvale dei Consorzi di bonifica>> sono inserite le seguenti: <<, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva,>> e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: <<La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche la valutazione strategica ambientale.>>;

b)
al comma 6 dell'articolo 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <<Previo parere della conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 e previa deliberazione della Giunta regionale, i piani sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sulle eventuali osservazioni.>>;

c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Esame tecnico dei piani di riordino fondiario)
1. La conferenza interna di servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 esprime parere tecnico sui piani di riordino fondiario di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto 215/1933.>>;

d)
prima dell'articolo 28 è inserito il seguente:
<<Art. 28 ante
 (Fissazione termini)
1. I termini di presentazione dei progetti relativi a interventi la cui realizzazione è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica nel corso degli anni 2007 e 2008 sono fissati al 31 dicembre 2013.>>.

Art. 64
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007 e alla legge regionale 24/2009)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

2.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<controllo e vigilanza,>> sono inserite le seguenti: <<erogazione di contributi,>>.

3.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.>>.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
(2)
7. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).>>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico.>>.

8. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dopo la parola: <<Divieti>> sono aggiunte le seguenti: <<e deroghe>>;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.>>.

9. All'articolo 17 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, prendendo come parametro di riferimento il valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale.>>;

b)
ai commi 2 e 4 le parole: <<l'ottimale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'adeguato livello di vitalità per lo>>.

10. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 9, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
11.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.>>.

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 1 bis, della legge regionale 9/2007, come inserito dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13.  
( ABROGATO )
(3)
14.
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.>>.

15.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 3187 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: <<Spese per la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi>>.

16.  
( ABROGATO )
(4)
17.  
( ABROGATO )
(5)
18.
L'articolo 32 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a privati, vivaisti compresi, a titolo oneroso sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.>>.

19. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come sostituito dal comma 18, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 983 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
(6)
21.  
( ABROGATO )
(7)
22.
Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 è aggiunta la seguente:
<<a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);>>.

23. All'articolo 43 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<subordinata alla>> sono sostituite dalle seguenti: <<compensata dalla>> e la parola <<compensativo>> è soppressa;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.>>.

24.
L'articolo 50 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 50
 (Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.>>.

25. All'articolo 51 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la lettera <<Q>> è sostituita dalle seguenti parole: <<per servizi e attrezzature collettive>>;

b)
alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase: <<La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.>>.

26.
AI comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 9/2007 le parole: <<, compresa la programmazione di interventi selvicolturali atti ad aumentare la stabilità dei popolamenti, nel rispetto delle dinamiche evolutive in atto>> sono soppresse.

27.
AI comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 9/2007 le parole <<L'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Direzione centrale>>.

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 3187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29.
Dopo la sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007 è inserita la seguente:
<<Sezione IV bis
 Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente
Art. 78 bis
 (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.
Art. 78 ter
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi degli Ispettorati ripartimentali foreste, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.
Art. 78 quater
 (Estirpazione, taglio e diserbo)
1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.>>.

30.
Alla legge regionale 9/2007 è aggiunto in fine il seguente allegato: <<Allegato A (riferito all'articolo 78 bis (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente))

1. Ailanthus altissima;

2. Ambrosia artemisiifolia;

3. Senecio inaequidens.
>>.

31. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come introdotto dal comma 29, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 6840 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Spese per la lotta alle specie vegetali infestanti>>.
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
33.
Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<soggetti privati>> sono inserite le seguenti: <<o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione>>.

34.  
( ABROGATO )
(8)
35.
Dopo il comma 5 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.>>.

36.
I commi 56 e 57 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
2Comma 6 abrogato da art. 92, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, commi 5 bis e 8, L.R. 9/2007.
3Comma 13 abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 L.R. 9/2007.
4Comma 16 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
5Comma 17 abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24 bis, L.R. 9/2007.
6Comma 20 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
7Comma 21 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, L.R. 9/2007.
8Comma 34 abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 97, L.R. 9/2007.
Art. 65
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12/2009)
1.
Dopo il comma 54 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:
<<54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale.>>.