LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 16
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Pubblicazione dati)
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.>>.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:
<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bbb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le parole <<presieduta da un Direttore regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente,>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010)
1.
Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole <<che vanno in quiescenza entro il 30 novembre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 23
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

e)   ( ABROGATA )
f)
la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g)
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

h)
al comma 40 dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
Art. 25
 (Percorsi formativi professionali)
1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.