LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO I
 ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 20 bis, art. 1, L.R. 21/2003.
Art. 2
 (Modifiche alla legge regionale 1/2006)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
2Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
Art. 3
 (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997)
1.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.>>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 5/2021
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera m), L. R. 19/2013
Art. 6
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010)
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole <<nel Comune di Majano,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano,>>.

CAPO II
 TRASFERIMENTI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 7
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30/2007)
1.
Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è aggiunta la seguente:
<<e bis) il finanziamento assegnato a favore del Comune di Precenicco, ai sensi della lettera e) e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2323 del 6 novembre 2008, è rendicontato dal beneficiario entro il 31 dicembre 2011.>>.

Art. 8
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1/2007)
1.
Dopo il comma 87 dell'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:
<<87 bis. Il contributo, dell'importo complessivo di 210.000 euro, erogato ai sensi dei commi 85 e 86, a valere sul capitolo 1659, così come implementato ai sensi della tabella B di cui all'articolo 2, comma 50, della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonché in base alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), è rendicontato dal beneficiario entro il 31 maggio 2013.>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 24/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 24 (Disposizioni per il completamento del processo di ricostruzione), è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare, nell'ambito dell'opera di ricostruzione e recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, disciplinata dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), e successive modifiche, la migliore conoscenza e fruibilità da parte del pubblico degli immobili riferibili al complesso castellano dal punto di vista storico-artistico, del recupero funzionale e del restauro architettonico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un contributo straordinario per la realizzazione di spazi museali ed espositivi, nelle more dell'esecuzione dell'intervento, nei locali disponibili del compendio.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 24/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 9476, la cui denominazione è modificata come segue: <<Contributo straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la realizzazione di spazi museali ed espositivi nei locali disponibili del compendio>>.

Art. 10
 (Conferma contributi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 58, 59 e 60, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), all'Associazione Int di Cuie di Tarcento, consentendone la devoluzione per le medesime finalità in luogo diverso rispetto a quello riportato nel decreto di concessione e la fissazione in sanatoria di nuovi termini di inizio e fine lavori.
Art. 11
 (Conferma contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, al Comune di Claut e finalizzato all'intervento per la realizzazione di opere varie connesse allo sviluppo turistico dell'area Lesis-Pradut-Resettum, previa istanza del Comune, per interventi di opere e arredi complementari finalizzati allo sviluppo turistico dell'area medesima.
Art. 12
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1.
Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole <<è presentata>> sono inserite le seguenti: <<entro il 30 giugno 2009>>.

Art. 13
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola <<2010>> è sostituita dalla seguente: <<2011>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 40, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 14
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2010)
1.
Dopo il comma 26 dell'articolo 13 della legge regionale 12/2010, sono inseriti i seguenti:
<<26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.
26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.
26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.
26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.
26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.
26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.>>.

CAPO III
 DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE
Art. 15
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 75/1978)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), le parole <<o sindacali>> sono soppresse.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 16
 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/1996)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Pubblicazione dati)
1. La Regione pubblica nel proprio sito web le retribuzioni annuali e i curriculum vitae del personale con qualifica dirigenziale, nonché i tassi di assenza e di maggior presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.>>.

Art. 17
 (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:
<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bbb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 20/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le parole <<presieduta da un Direttore regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<composta da dirigenti dell'Amministrazione medesima, di cui uno con funzioni di presidente,>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2010)
1.
Al comma 17 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole <<che vanno in quiescenza entro il 30 novembre 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 17, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
Art. 23
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2009)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è inserito il seguente:
<<4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670
UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650
UB 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009)
1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

e)   ( ABROGATA )
f)
la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g)
dopo il comma 21 è inserito il seguente:
<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

h)
al comma 40 dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.

Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 9, lettera c), L. R. 12/2014
Art. 25
 (Percorsi formativi professionali)
1. I soggetti che ricoprono nell'Ente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia incarichi politici o istituzionali sono esentati per la durata del loro incarico dallo svolgere percorsi formativi professionali.
CAPO V
 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 3/2001)
1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.>>;

b)
alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

c)
alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<entro cinque giorni lavorativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro dieci giorni lavorativi>>.

Art. 27
 (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
3Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATIVI STRUMENTALI
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera i), L. R. 9/2011