LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 47
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
f) trasformazione in altra forma societaria.>>.