LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.