LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 42
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Regime delle iscrizioni)
1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.>>.