LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 38
 (Inserimento dell'articolo 37 nella legge regionale 23/2007)
1.
Dopo l'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 37 bis
 (Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione)
1. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2007, n. 55 (Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici), a enti pubblici o a soggetti privati.
2. Gli enti pubblici possono utilizzare per l'acquisto dei complessi indicati all'articolo 1 del decreto ministeriale 55/2007, i benefici acquisiti nell'ambito di misure per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).>>.