LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 185
 (Modifiche alla legge regionale 21/2006)
1. Al fine di razionalizzare l'ambito dei soggetti che si occupano di valorizzazione del patrimonio della cultura cinematografica, a decorrere dall'1 gennaio 2011, si procede alla separazione delle gestioni del Film Fund e del Fondo regionale per l'audiovisivo. Alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Film Commission)
1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche e televisive, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive.
2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 10, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

b)
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.
2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.>>;

c)   ( ABROGATA )
d)
l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:
a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;
b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;
c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.
2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:
a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;
b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;
c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;
d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.
3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:
a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;
b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;
c) promuovere e sostenere la formazione professionale;
d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.
5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché per i finanziamenti di cui al comma 5 e per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti da un regolamento regionale.>>;

e)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è composto:
a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;
b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo;
c) da un esperto designato da enti che contribuiscono a finanziare in misura significativa l'attività del Fondo.
3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.>>.

2. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 21/2006, come sostituiti e introdotti dal comma 1, sono regolati dalla normativa previgente. Le medesime modifiche trovano applicazione, sotto il profilo finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2011.
3. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, come inserito dal comma 1, lettera b), l'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission promuove tutti gli atti necessari alla costituzione dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
4. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico, a decorrere dall'anno 2011, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 e, rispettivamente, al capitolo 9198 per l'Associazione Film Commission, e al capitolo 9207 per l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Al comma 1, lettera d), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 11 della L.R. 21/2006, le parole <<di cui all'articolo 11>> devono correttamente intendersi <<di cui all'articolo 12>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
2Al comma 2 del presente articolo le parole <<dagli articolo 9 bis, 10 e 11>> devono correttamente intendersi <<dagli articoli 10 e 11>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 1/12/2010, n. 48.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
4Comma 3 abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9 bis L.R. 21/2006.
5Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.
6Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.
7Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, L.R. 21/2006, con effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 2, c. 18, L.R. 16/2021.