LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 17
 (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è inserito il seguente:
<<3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale può essere conferito, presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, nel limite massimo di due unità, di cui una con funzioni vicarie; nel caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale le funzioni sostitutorie sono svolte esclusivamente dal vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Il conferimento di un secondo incarico di vicedirettore centrale può avvenire solo a fronte di particolari e motivate esigenze e, comunque, per un numero massimo complessivo non superiore a cinque unità.>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplinanti l'incarico di vicedirettore centrale in quanto compatibili con il disposto medesimo; le particolari denominazioni previste dal regolamento per l'incarico di vicedirettore centrale presso talune strutture direzionali di massima dimensione si intendono riferite al vicedirettore centrale con funzioni vicarie. Gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono, salva diversa determinazione della Giunta regionale, con funzioni vicarie.