Art. 11
(Modifiche a leggi regionali di settore)
2.
L'
articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2010.
4.
Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti):
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, le parole <<
Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Servizio competente in materia di commercio
>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 3, le parole <<
Direzione centrale delle attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di commercio
>>;
c)
al comma 1 dell'articolo 5, le parole <<
Direzione centrale delle attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di commercio
>>;
d)
al comma 1 dell'articolo 9, le parole <<
Direzione delle attività produttive
>> e <<
Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario
>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di commercio
>> e <<
Servizio competente in materia di commercio
>>.
6.
Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale):
a)
al comma 1 dell'articolo 3, le parole <<
Direzione centrale attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di cooperazione
>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 4, le parole <<
Direzione centrale attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale competente in materia di cooperazione
>>;
c)
al comma 2 dell'articolo 12, le parole <<
Assessore regionale alle attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Assessore regionale competente in materia di cooperazione
>>;
d)
alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 12, le parole <<
direttore centrale delle attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
direttore centrale competente in materia di cooperazione
>>;
e)
al comma 11 dell'articolo 12, le parole <<
Direttore centrale delle attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direttore centrale competente in materia di cooperazione
>>.
8. Le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale di cui all'
articolo 8, comma 116, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché quelle inerenti alla rendicontazione e controllo della relativa gestione fuori bilancio, sono attribuite, a decorrere dal 16 ottobre 2010, alla struttura direzionale individuata dalla Giunta regionale.
10.
All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 73 a 77 sono sostituiti dai seguenti:
<<73.
Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all'
articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione, quale Struttura stabile di livello inferiore al Servizio alle dirette dipendenze della Direzione centrale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
75. L'organico assegnato all'Ufficio è costituito dal seguente personale: a) fino a tre unità, tra cui il coordinatore, con assegnazione per un periodo di due anni prorogabile;
b) fino a due unità, con assegnazione per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile, secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.>>;
b)
i commi da 78 a 82 sono abrogati.
11. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, incluso il coordinatore, rimane assegnato al medesimo fino al 31 dicembre 2010 e potrà essere riconfermato.
12. Gli oneri di cui al
comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 53, comma 1, lettera j), L. R. 19/2012 , a decorrere dal 16/4/2013, a seguito dell'abrogazione della L.R. 17/1990.
2Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera hh), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
4Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 12, comma 1, L. R. 23/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 26 L.R. 29/2005.
5Comma 5 abrogato da art. 141, comma 1, lettera o), L. R. 17/2025