LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

SEZIONE IV
 INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO
Art. 21
 (Procedura)
1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.
2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.
3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 23
 (Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.
2.  
( ABROGATO )
(1)
3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell' articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 .
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.