LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

SEZIONE II
 TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 10
 (Tenuta del libro fondiario)
1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario. Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.
1 bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 7/2000 , di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.
1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.
1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3Comma 1 ter aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4Comma 1 quater aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
Art. 11
 (Banca dati informatica del libro fondiario)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.
2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.
Art. 12
 (Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)
1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.
2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.
3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.
Art. 13
 (Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)
1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.
2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.
Art. 14
 (Estratti tavolari)
1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:
a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;
b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.
2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.
Art. 15
 (Accesso telematico)
1. È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.
2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.
Art. 16
 (Diritti tavolari e tariffe)
1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.
2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.
3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.
3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.
3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
3Comma 3 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 6/2013