LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

SEZIONE I
 STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 5
 (Libro fondiario)
1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.
2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.
3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.
Art. 6
 (Libro maestro)
1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.
2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).
3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.
Art. 7
 (Concordanza catasto - tavolare)
1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.
2.
I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

Art. 8
 (Collezione dei documenti)
1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.
2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.
3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.
Art. 9
 (Conservazione)
1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.
2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.