LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 26
 (Avvio del procedimento di completamento)
1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.
2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:
a) la consistenza dell'immobile;
b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;
c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;
d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.
3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.
4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.