LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 16
 (Diritti tavolari e tariffe)
1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.
2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.
3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.
3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.
3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
3Comma 3 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 6/2013