Art. 16
(Diritti tavolari e tariffe)
1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.
2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.
3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.
3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.
3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
2Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
3Comma 3 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 6/2013