Art. 10
(Tenuta del libro fondiario)
1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario. Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.
1 bis.
Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 7/2000
, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.
1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.
1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3Comma 1 ter aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
4Comma 1 quater aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019