LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
 (Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis sono svolte dalla struttura regionale competente.
2. Ferme restando le competenze degli organi di controllo statali per l'accertamento delle violazioni di competenza, gli organi dell'Amministrazione finanziaria, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni comunali segnalano alla struttura regionale competente di cui al comma 1 le violazioni delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024
4Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 1/2026
Art. 12
 (Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro colui che:
a) utilizza l'identificativo digitale non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
b) utilizza l'identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
c) cede ad altri il proprio identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.
4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 1/2026
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).
5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.
7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
13Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 1/2026
14Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni e recuperi di somme)
1. La struttura regionale competente provvede all'irrogazione delle sanzioni e ai recuperi delle somme indebitamente percepite di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti interessati.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
4. La struttura regionale competente provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e a tal fine applica le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente di cui all'articolo 13, comma 7, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del rimborso non dovuto, mediante compensazione sui successivi rimborsi, qualora possibile.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
4Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 1/2026
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026