LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 10 bis
 (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario nell'ultimo periodo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 ter
 (Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)
1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale ai fini dell'attivazione dell'APP cittadino che gli attribuisce l'identificativo digitale nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 quater
 (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile della gestione informatica dell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) comunica nella prima giornata lavorativa successiva, alla Camera di commercio competente per territorio, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro UTF;
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra giornalmente i rifornimenti eseguiti.
2. Le modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno sono definite con linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 10 quinquies
 (Dispositivi hardware e software)
1. Ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno i gestori utilizzano propri dispositivi hardware con oneri a loro carico, compresi quelli relativi alla predisposizione di una connettività dati adeguata al funzionamento dei dispositivi hardware stessi.
2. Alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno provvede l'Amministrazione regionale tramite la società in house INSIEL SpA.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.