LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 10 bis
 (Definizioni relative all'accesso digitale alle misure di sostegno)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c) portale ID digitale: applicazione web, avente le seguenti funzionalità identificate all'accesso iniziale, che consente:
1) l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) l'impostazione e la lettura dei prezzi di vendita dei carburanti;
3) la consultazione dei rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4) l'attivazione dell'APP cittadino ai fini dell'attribuzione dell'identificativo digitale;
5) la visualizzazione dei prezzi di vendita dei carburanti e dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario negli ultimi sei mesi;
c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;
c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Numero 5) della lettera c) del comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 10 ter
 (Modalità di accesso digitale alle misure di sostegno)
01. L'attivazione di una nuova abilitazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata a seguito di istanza presentata tramite il portale regionale delle domande online.
1. I soggetti interessati a ottenere le misure di sostegno accedono, tramite identità digitale, al portale ID digitale o all’APP cittadino ai fini dell’attivazione o utilizzo dell’identificativo digitale, nel quale è riportato il numero di targa del mezzo al quale si riferisce la misura di sostegno. Nel caso in cui il soggetto interessato sia proprietario di più veicoli, ai fini dell'accesso alle misure di sostegno, chiede l'attribuzione di un identificativo digitale per ciascuno di tali veicoli.
2. I soggetti di cui al comma 1 esibiscono l'identificativo digitale al gestore dell'impianto presso il quale è effettuato il rifornimento di carburante.
2 bis. Il contributo calcolato è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 01 aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
Art. 10 quater
 (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4)   ( ABROGATO )
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra i rifornimenti eseguiti;
d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).
1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.
2.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Numero 4) della lettera c) del comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
5Parole soppresse al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
6Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 1/2026
7Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 1/2026
8Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 1/2026
Art. 10 quinquies
 (Gestione software e banche dati)
1. La struttura regionale competente provvede alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno tramite la società in house INSIEL SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente utilizza la banca dati informatica dei cittadini residenti nei Comuni della Regione.
3. Per l'aggiornamento della banca dati dei mezzi, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale amministrazione pubblica competente all'immatricolazione e alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 1/2026