Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
8Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026