Art. 12
(Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.
3.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro colui che:
a) utilizza l'identificativo digitale non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
b) utilizza l'identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
c) cede ad altri il proprio identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.
4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 1/2026
10Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026