LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 10 quater
 (Modalità digitali di applicazione delle misure di sostegno)
1. Ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno il gestore:
a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;
b) è responsabile della gestione operativa del rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto;
b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;
c) tramite il portale ID digitale:
1) gestisce l'attivazione e la disattivazione dell'APP presidiante;
2) imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
3) analizza e verifica i rendiconti dei rifornimenti eseguiti;
4)   ( ABROGATO )
d) tramite l'APP presidiante:
1) acquisisce e imposta i prezzi di vendita dei carburanti;
2) verifica che l'identificativo digitale del soggetto sia associato al mezzo che sta effettuando il rifornimento e registra il rifornimento eseguito;
3) registra i rifornimenti eseguiti;
d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).
1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.
2.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4Numero 4) della lettera c) del comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
5Parole soppresse al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
6Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 1/2026
7Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 1/2026
8Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 1/2026