LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 10
 (Rimborsi attinenti alle contribuzioni)
1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza bisettimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
2 bis. Ai fini della gestione contabile delle procedure di spesa, a fronte degli effettivi pagamenti eseguiti dai soggetti gestori che hanno erogato i contributi, in sede di chiusura d'esercizio si provvede alla regolarizzazione dell'impegno contabile assunto in apertura d'esercizio mediante l'invio in economia delle somme non utilizzate. Il Direttore centrale della Direzione centrale finanze dispone, con proprio decreto, la cessazione della procedura e definisce la procedura per la gestione della spesa.
2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 1 sono soggetti al solo controllo successivo esercitato, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 18 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o più verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:
a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
c) all'attuazione del comma 7.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.