LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. In attuazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, per l'anno 2010, un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1131 e del capitolo 4464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per l'avvio in via sperimentale di un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie".
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Croce Verde Goriziana di Gorizia un contributo straordinario di 30.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché al ristoro delle spese sostenute in annualità pregresse.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un prospetto delle spese. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4544 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario alla Croce Verde di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale, nonché al ristoro delle spese sostenute in annualità pregresse".
6. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento pluriennale al Comune di Lignano Sabbiadoro a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi del mutuo o di altra forma di ricorso al mercato finanziario stipulati per la progettazione e la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
7. Le attività del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie sono svolte presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che provvede all'espletamento delle funzioni amministrative e contabili connesse alle attività formative, nonché alla nomina degli organismi interni del Centro, con provvedimento del direttore generale, sulla base delle designazioni intervenute da parte dei soggetti indicati nel decreto di cui al comma 8.
8. L'assetto organizzativo del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie è ridefinito con decreto del direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per esigenze di razionalizzazione dell'articolazione interna.
9. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce le funzioni, i compiti e l'ambito di attività del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie, nonché i compensi connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni presso il Centro medesimo, che vengono erogati direttamente dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "lsontina".
10. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, trovano applicazione le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 139, del 30 gennaio 2006, e n. 2718, del 3 dicembre 2009, a eccezione di quanto previsto con riferimento alla nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico.
11. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, la nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie viene effettuata, in via provvisoria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", su dirette designazioni del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo straordinario di 60.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.
13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pocenia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, indicando gli oneri preventivati per l'anno 2010 ed entro il 31 marzo 2011 rendiconta l'assegnazione ricevuta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), specificando l'ammontare esatto della spesa sostenuta nel 2010.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1401 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pocenia per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi".
15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.