LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade gli oneri sostenuti negli anni precedenti in relazione alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale, non rimborsati dall'Amministrazione stessa per non sufficienti disponibilità di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro destinato a coprire le spese per la progettazione e la realizzazione di opere di completamento del piano di riconversione del comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco.
4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio logistica e trasporto merci, corredata della deliberazione dell'organo competente di approvazione di un programma dettagliato di interventi da effettuarsi nel comprensorio cantieristico, contenente l'indicazione del preventivo sommario delle spese.
5. Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo straordinario trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la progettazione e la realizzazione di opere di completamento del piano di riconversione del comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco>>.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per attuare e potenziare attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia su mercati collegati direttamente, o tramite scalo, all'aeroporto regionale, anche attraverso forme di incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese nel Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare, alle persone a mobilità ridotta.
8. Le modalità di erogazione e rendicontazione di dette attività sono definite in apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Società stessa.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3606 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per il miglioramento e potenziamento del servizio di trasporto aereo dei passeggeri dallo scalo regionale verso gli aeroporti nazionali>>.
10.  
( ABROGATO )
(2)
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento straordinario di cui all' articolo 13, comma 22, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), concesso a favore del Comune di Muggia, finalizzato alla progettazione del raccordo viario con la Slovenia, per lo svolgimento della progettazione e della realizzazione degli interventi di adeguamento e normalizzazione del sistema viario di accesso all'area dell'ex valico di Rabuiese e di collegamento con le zone limitrofe e con le aree degli insediamenti produttivi in un'ottica di integrazione con il raccordo autostradale Lacotisce - Rabuiese e al sistema viario sloveno esistente nell'area di confine adiacente.
12. La domanda di conferma del finanziamento di cui al comma 11, corredata di un preventivo di spesa e di un cronoprogramma delle attività, è presentata dal Comune beneficiario entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto.
13. Con il provvedimenti di conferma sono stabiliti nuovi termini per la rendicontazione del contributo straordinario.
14.
Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola << l'anno >> è soppressa.

15.
Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2009 le parole << novanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 dicembre 2010 >>.

16.
Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2009 dopo le parole << residuali dopo la rendicontazione >> sono inserite le seguenti: << anche parziale >>.

17. Al fine di assicurare il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e il mantenimento delle risorse allo stesso destinate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno di spesa, assunto nell'anno 2009 in conto competenza derivata 2008 a seguito dell'aggiudicazione provvisoria della gara per l'acquisto di otto elettrotreni, anche a favore di altro beneficiario qualora l'aggiudicatario risultasse diverso in conseguenza di decisione del giudice amministrativo.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 5, comma 8, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 10 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ggg), L. R. 10/2012
3Comma 7 sostituito da art. 5, comma 8, L. R. 20/2015
4Comma 8 sostituito da art. 5, comma 8, L. R. 20/2015
5Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 9, L. R. 12/2018