LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 bis è inserita la seguente:
<<a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali dalle dimensioni di centimetri 30 per 40, da collocare a un'altezza di 2 metri e mezzo e a una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua;>>;

d)   ( ABROGATA )
e)
Al comma 5 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti parole: << Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1. >>;

f)
il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
<<2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.>>;

g)
il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:
a) un contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza; lo stanziamento del bilancio è ripartito tra i Distretti venatori in base alla loro superficie territoriale, al numero di organismi venatori e al numero dei cacciatori soci delle associazioni delle Riserve di caccia in essi ricompresi;
b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.>>;

h)
la lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 è abrogata;

i)
il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;
b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;
c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali.>>;

j)
dopo il comma 4 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3.
4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività.>>;

k)   ( ABROGATA )
l)
la lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:
<<d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;>>;

m)
alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 le parole: << e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) >> sono soppresse;

n)
al comma 13 dell'articolo 40 le parole << articolo 39, comma 1, lettere a) e f) >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 39, comma 1, lettera f) >> e le parole << , le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono svolte dalle Province >> sono soppresse;

o)
il comma 13 bis dell'articolo 40 è abrogato.

2.  
( ABROGATO )
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 11 della legge regionale 6/2008 , come sostituito dal comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 4236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4.
Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 6/2008 , come modificato dal comma 1, lettera f), per quanto attiene alle spese relative all'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale delle attrezzature per la prevenzione dei danni, è autorizzata la spesa di 7.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 4251 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione << Acquisizione attrezzature per prevenzione danni patrimonio zootecnico >>.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008 , come sostituito dal comma 1, lettera g), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6.
In relazione al disposto di cui all' articolo 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008 , come sostituito dal comma 1, lettera g), è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 1.000 euro a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4234 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione << Contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD >>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 31 della legge regionale 6/2008 , come modificato dal comma 1, lettere i) e j), sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 e del capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8.  
( ABROGATO )
(1)
9. Per le finalità previste dall' articolo 4, comma 10, della legge regionale 17/2008 , è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 9120 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributo pluriennale al commissario straordinario per la riqualificazione e il recupero del comprensorio minerario di Raibl in località Cave del Predil, al fine di intervenire per il completamento della messa in sicurezza del medesimo>>. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nominato con l' articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 (Disposizioni urgenti di protezione civile), un finanziamento di 550.000 euro per le spese connesse alla gestione commissariale per la struttura costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche, nonché per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche.
11. Il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 10 previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione analitica delle spese sostenute per la gestione commissariale nell'anno 2010, nonché del preventivo analitico delle spese da sostenere per la gestione commissariale nell'anno 2011.
12.  
( ABROGATO )
(8)
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per l'anticipazione delle risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'Ambiente a favore del Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado>>.
14.  
( ABROGATO )
(9)
15.
Il comma 61 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è abrogato.

16. Nell'ambito degli interventi del Programma Integrato Mediterraneo di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 (Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la laguna di Marano e Grado), e alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 (Attuazione di programmi comunitari), sono confermati gli impegni assunti in ordine ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai soggetti titolari dei predetti rapporti anche gli oneri sostenuti per lodi arbitrali definitivi o riserve definite in sede giudiziale nei limiti degli importi di finanziamento.
17.
La lettera a) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

18.
Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), la parola: << 2010 >> è sostituita dalla seguente: << 2011 >>.

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 1), L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 2), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 3), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 11/2011
7Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 3), L. R. 11/2011
8Comma 12 abrogato da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 11/2011
9Comma 14 abrogato da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 11/2011
10Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, dell'art. 10, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016,
13Lettera k) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione della lett. a), c. 1, art. 39, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, dell'art. 10, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016,