LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1.  
( ABROGATO )
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), introdotto dall' articolo 44 della legge regionale 13/2009 , dopo le parole << con fondi comunitari >> sono aggiunte le seguenti: << o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate >>.

3.
La denominazione dell'unità di bilancio 1.3.8 viene sostituita dalla seguente << Compartecipazione accise sui carburanti >>.

4. Il capitolo di entrata 1082 viene spostato nell'unità di bilancio 2.1.15.
5. I capitoli 3510, 3511 e 3512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010 vengono spostati nell'unità di bilancio 11.3.1.1180.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.
Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007 , le parole << dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie >> sono sostituite dalle seguenti: << del Ragioniere generale >>.

9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 21/2007 , introdotto dall' articolo 13 della legge regionale 9/2008 , è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri.>>.

10.
Dopo l' articolo 51 bis della legge regionale 21/2007 , è inserito il seguente:
<<Art. 51 ter
 (Cancellazione dei residui perenti)
1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:
a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;
b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria , in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.>>.

11. Il Fondo regionale per i servizi forestali, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 51, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è autorizzato a non riassorbire le quote eccedenti il tetto di spesa fissato per l'esercizio 2009, ai fini del concorso del Fondo stesso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno.
12. Le rimanenze di importi non superiori a 10 euro sui singoli ordini di accreditamento, sia in conto competenza che in conto residui, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono eliminate e costituiscono economia di spesa.
13. All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 68 sono aggiunte le seguenti:
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 ;
d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).>>;

b)
dopo il comma 68 è aggiunto il seguente:
<<68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.>>;

c)
dopo la lettera a) del comma 97, è inserita la seguente:
<<a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali.>>.

14. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto dall'1 gennaio 2001 all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione trattamento di fine rapporto può richiedere all'Amministrazione regionale, in costanza di rapporto di servizio, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, secondo quanto previsto dal sesto all' undicesimo comma dell'articolo 2120 del codice civile .
15. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 è concessa per le finalità previste dall' articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).
16. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14.
17. L'Amministrazione regionale definisce, in accordo con l'INPDAP, le procedure di liquidazione e di rimborso dei trattamenti di fine rapporto.
18. Per la finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per gli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 - partite di giro - e del capitolo 8802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
19. Agli oneri previsti dal comma 18 si provvede con le entrate di pari importo per gli anni 2011 e 2012 previste sull'unità di bilancio 6.1.201 - partite di giro - e sul capitolo 4401 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborsi, ad avvenuta cessazione dal servizio ovvero al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare, da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle quote di anticipazione del T.F.R. liquidate al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
20.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) dopo le parole << Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1 >> sono aggiunte le seguenti: << e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso >>.

21. Il Comune di Trieste è autorizzato a cedere a titolo gratuito a "La Fonte Comunità famiglia ONLUS" con sede in Trieste i beni o porzione dei beni ubicati nel comune di Trieste e facenti parte del compendio denominato "ex Campo Profughi di Prosecco", già di proprietà regionale e a suo tempo ceduti gratuitamente al Comune di Trieste ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con decreto del Direttore regionale degli Affari finanziari e del patrimonio n. 416/FP del 7 aprile 1998 e verbale di consegna dell'8 ottobre 1998, a condizione che sul bene ceduto sia apposto il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico.
22. Nel caso venga meno il soggetto non avente finalità di lucro di cui al comma 21 o nel caso venga meno la destinazione a finalità di interesse pubblico per la quale i beni di cui al comma 21 sono ceduti, lo stesso bene è retrocesso al patrimonio regionale senza alcun onere per l'Amministrazione stessa.
23. È fatto obbligo al Comune di Trieste di inserire espressamente il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico di cui al comma 21 e la previsione di retrocessione di cui al comma 22 nell'atto di cessione, di curarne l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari e di trasmettere copia autenticata degli atti di cessione e delle avvenute annotazioni alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.
24. I beni iscritti al demanio stradale della Regione non più funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, previo parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.
24 bis. I beni regionali aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli enti locali interessati, previo decreto di demanializzazione del Direttore di servizio titolare del bene oggetto di demanializzazione, adottato su parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.
25. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 24 e 24 bis è disposto con decreto del Direttore di servizio competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.
26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale.
26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà.
26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter.
26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione.
26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, previa procedura ad evidenza pubblica, l'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato.
28. La concessione viene rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri.
29. Al concessionario è fatto obbligo di sviluppare:
a) progetti di formazione tecnologica aeronautica in concerto con istituti scolastici di indirizzo aeronautico della Regione Friuli Venezia Giulia;
b) il recupero e la valorizzazione della cultura e della storia aeronautica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso un percorso espositivo e museale che rappresenti anche momento di promozione turistica.
30. A fronte degli obblighi di cui al comma 29 nonché per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione è data facoltà al soggetto concessionario di sviluppare complementari attività industriali e/o commerciali nel settore aeronautico o in altro settore a esso collegato, in misura necessaria per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività di cui al comma 29.
31. Le attività di cui al comma 30 e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sono realizzati sulla base di un piano pluriennale, previa intesa tra Amministrazione regionale e soggetto concessionario, che stabilisce, tra l'altro, il riparto degli oneri di manutenzione straordinaria, nonché in quale misura i proventi delle attività di cui al comma 30 sono utilizzati per sostenere detti interventi straordinari.
31 bis. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a esonerare il concessionario dalla prestazione della garanzia fideiussoria a fronte di progetti didattici innovativi realizzati in sinergia con istituti scolastici di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero con altri enti pubblici.
32. L'atto di concessione è adottato, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità per il rilascio della concessione nonché i relativi termini, obblighi e condizioni.
32 bis. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri di manutenzione straordinaria anche mediante il finanziamento diretto a favore del concessionario da erogarsi sulla base del piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie approvato dalla struttura regionale competente.
32 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis il concessionario presenta alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, servizio gestione patrimonio immobiliare, il piano pluriennale e il relativo aggiornamento annuale, corredati di una relazione illustrativa entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata della concessione in essere. Il decreto di concessione del finanziamento dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo, previa presentazione di idonea garanzia patrimoniale, e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione nel rispetto del capo III della legge regionale 7/2000.
33.
I commi 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell' articolo 2 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), sono sostituiti dai seguenti:
<<23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile , la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
27. Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della società quale soggetto in house rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà statutariamente prevedersi:
a) che la società Agemont SpA non possa svolgere attività per finalità diverse o estranee a quelle individuate ai commi 24 e 25;
b) che la qualità di socio possa essere rivestita solo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
c) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di indirizzo e di controllo preventivo, successivo e ispettivo, relativamente agli atti e alle attività di più rilevante impegno per la società.
28. Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni.>>.

34.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24/2009 , le parole <dell' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 )>> sono sostituite dalle parole << dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) >>.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1Comma 26 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 26 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
3Comma 26 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
4Comma 26 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
5Comma 26 sexies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
6Comma 26 septies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
7Parole aggiunte al comma 21 da art. 15, comma 14, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
8Parole soppresse al comma 21 da art. 15, comma 14, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9Comma 24 bis aggiunto da art. 13, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
10Comma 25 sostituito da art. 13, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
11Comma 26 sostituito da art. 13, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
12Parole sostituite al comma 27 da art. 13, comma 43, lettera a), L. R. 11/2011
13Parole soppresse al comma 28 da art. 13, comma 43, lettera b), L. R. 11/2011
14Parole aggiunte al comma 30 da art. 13, comma 43, lettera c), L. R. 11/2011
15Comma 31 sostituito da art. 13, comma 43, lettera d), L. R. 11/2011
16Comma 31 bis aggiunto da art. 13, comma 43, lettera d), L. R. 11/2011
17Comma 1 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
18Comma 17 sostituito da art. 12, comma 10, L. R. 14/2012
19Comma 32 bis aggiunto da art. 11, comma 3, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
20Comma 32 ter aggiunto da art. 11, comma 3, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
21Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione del c. 7 ter dell'art. 18, L.R. 21/2007.
22Comma 7 abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.