LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.
L' articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Cumulo di assegni vitalizi)
1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall' articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.
2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
6. Al fine di consentire l'erogazione delle indennità spettanti per lo svolgimento del servizio all'estero al personale regionale assegnato alla sede di Bruxelles, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 320.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3559 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per l'erogazione delle indennità relative al servizio prestato all'estero dal personale assegnato alla sede della Regione a Bruxelles".
7.
Al fine di consentire la gestione finanziaria e contabile delle obbligazioni per acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali sorte in capo all'Amministrazione regionale a seguito della soppressione dell'Areran ai sensi dell' articolo 13, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), e non attribuibili alla competenza di altre Direzioni centrali, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3522 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Spese per acquisizione beni, servizi e prestazioni professionali - obbligazioni già assunte dall'Areran ".

8.  
( ABROGATO )
(2)
9.  
( ABROGATO )
(3)
10.
Al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), dopo le parole << per sostenere le spese connesse >>, sono inserite le seguenti: << alla pubblicazione dei piani regionali nonché >>.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12. Al fine di garantire la funzionalità del Servizio libro fondiario, la Regione è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , ad assumere personale, nel limite massimo di 6 unità, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo tavolare e dei privilegi immobiliari, approvata con deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2010, n. 540.
13. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all' unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
14. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , non trovano applicazione con riferimento alla conclusione delle procedure di progressione verticale, già avviate alla data del 31 dicembre 2009, riferite agli anni 2008 e 2009 e le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano per l'acquisizione da parte della Regione di personale per l'effettuazione di lavori in amministrazione diretta e per il servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe.
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. In attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), in base alla quale le riduzioni sui trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti non operano ai fini previdenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei confronti dei Direttori centrali e Vice Direttori centrali che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011 e il cui trattamento economico, in sede di affidamento dell'incarico di direzione, è stato decurtato del 10 per cento, a rideterminare la retribuzione annua, a decorrere dall'1 luglio 2010, incrementandola del 10 per cento a suo tempo detratto.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
(4)
24.  
( ABROGATO )
(5)
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 20, comma 1, L. R. 17/2010
2Comma 8 abrogato da art. 14, comma 7, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 9 abrogato da art. 14, comma 7, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 23 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ggg), L. R. 10/2012
5Comma 24 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ggg), L. R. 10/2012
6Parole soppresse al comma 14 da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7Comma 4 abrogato da art. 12, comma 8, L. R. 6/2013
8Comma 5 abrogato da art. 12, comma 8, L. R. 6/2013
9Comma 19 abrogato da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
10Comma 20 abrogato da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
11Comma 21 abrogato da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
12Comma 22 abrogato da art. 12, comma 27, lettera d), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
13Comma 15 abrogato da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 12/2014
14Comma 16 abrogato da art. 4, comma 9, lettera b), L. R. 12/2014
15Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
16Comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 14/2022
17Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 14/2022