LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023


Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(9)
6.  
( ABROGATO )
7. Nel quadro dell'azione di accompagnamento e sostegno dei processi di riorganizzazione avviati nel sistema scolastico regionale in attuazione dei provvedimenti statali di riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico di cui all' articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , la Regione concorre con proprie assegnazioni finanziarie allo sviluppo delle iniziative poste in essere dalle Province a servizio delle istituzioni scolastiche autonome dei rispettivi territori, con specifico riferimento a programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca.
8. Le risorse stanziate per le finalità di cui al comma 7 sono ripartite proporzionalmente tra le Province secondo parametri che tengono conto per metà della popolazione residente e per metà del numero delle istituzioni scolastiche autonome di ciascun ambito provinciale. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli Assessori provinciali competenti per materia, sono definiti indirizzi comuni e criteri generali di impiego delle risorse, diretti ad assicurare l'attuazione omogenea e unitaria dei servizi attivati a favore del sistema scolastico regionale.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 7164 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione "Assegnazioni speciali alle Province per lo sviluppo di servizi alle istituzioni scolastiche".
10. All' articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 193 le parole << Entro novanta giorni dall'effettuazione degli esami e prove finali >> sono sostituite dalle seguenti: << Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento >>;

b)
al comma 196 le parole << entro parametri da definire con successivo regolamento >> sono sostituite dalle seguenti: << entro i limiti indicati dai corrispondenti avvisi di riferimento >>.

11. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 193 e 196, della legge regionale 2/2000 , come modificate dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, nella misura massima di 250.000 euro, all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Udine, per il superamento delle barriere architettoniche e per le forniture accessorie al completamento del primo lotto dei lavori di risanamento conservativo, denominato Sesto stralcio funzionale, della Casa dello Studente di Udine.
13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento all'ERDISU di Udine per le opere di completamento del primo lotto dei lavori di risanamento conservativo, denominato Sesto stralcio funzionale, della Casa dello Studente di Udine".
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 18, per l'acquisto e la posa in opera di arredi e attrezzature da destinare alle Case dello Studente di via Gaspare Gozzi n. 5 ed. "E1"-"E2" di Trieste.
16. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 15 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
18. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 42.400 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con onere complessivo di 127.200 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento all'Erdisu di Trieste, oneri mutuo inclusi, per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per le case dello studente di via Gozzi, n. 5 ed. E1-E2 di Trieste". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
19. Nel caso previsto dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
21.
Sono abrogati i commi da 34 a 38 dell' articolo 8 della legge regionale 17/2008 .

22.  
( ABROGATO )
(2)
23.  
( ABROGATO )
(3)
24.  
( ABROGATO )
(4)
25.  
( ABROGATO )
(5)
26.  
( ABROGATO )
(6)
27.  
( ABROGATO )
(7)
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con la legge 11 febbraio 1958, n. 73 (Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), e successive modifiche e integrazioni, un contributo straordinario di 50.000 euro per provvedere a spese connesse al potenziamento dell'attività istituzionale e di ricerca dell'Ente.
29. Alla concessione del contributo di cui al comma 28 si provvede su domanda da presentarsi alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5620 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste per provvedere a spese connesse al potenziamento dell'attività istituzionale e di ricerca dell'Ente".
31. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 7, comma 39, L. R. 11/2011
2Comma 22 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 23 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 24 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 25 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 26 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Comma 27 abrogato da art. 9, comma 54, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Parole soppresse al comma 7 da art. 7, comma 5, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
9Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 3 bis, L.R. 17/2008, a decorrere dall'1/1/2019,
10Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 3 bis, L.R. 17/2008, a decorrere dall'1/1/2019,
11Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera z), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera z), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera z), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
14Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera z), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.